Art. 2

In vigore dal 20 lug 1958
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'agricoltura. Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni: 1. Scuola professionale per l'agricoltura generica, con sezione per: conduttore d'azienda agraria. 2. Scuola professionale per la meccanica agraria, con sezione per: meccanico agrario. 3. Scuola professionale per la fruttiviticultura e l'enologia con sezione per: cantiniere.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-09-30;1492#art-2

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Art. 2 Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'agricoltura in Caluso. — Testo vigente | Portale Normativo