Art. 9
In vigore dal 20 lug 1958
Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; matematica; economia e computisteria rurale; agrimensura e disegno relativo; fisica; chimica; malattie delle piante; floroorticoltura; industrie agrarie; legislazione rurale; religione; educazione fisica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-09-30;1491#art-9