Art. 1
In vigore dal 20 lug 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 28 gennaio 1953, n. 737, con il quale è stato istituito l'Istituto professionale femminile di Milano;
Ritenuto che occorre adeguare l'organizzazione dell'Istituto predetto alle mutate esigenze scolastiche ed economiche locali;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;
Decreta:
.
Il seconda comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 737, è modificato e integrato come segue:
2) Scuola professionale per l'arte applicata con sezioni per:
decoratrice;
figurinista-modellista.
3) Scuola professionale per le attività e gli impieghi commerciali con sezioni per:
segretaria di azienda;
corrispondente in lingua estera.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-09-30;1488#art-1