Art. 3

In vigore dal 20 lug 1958
Il contributo ordinario del Ministero della pubblica istruzione previsto dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1954, n. 1581, a favore dell'Istituto professionale alberghiero di Napoli, viene fissato in L. 70.840.000.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-09-30;1487#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo