Art. 3
In vigore dal 19 lug 1958
Il contributo ordinario del Ministero della pubblica istruzione previsto dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 751, a favore dell'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Padova viene fissato in L. 45.080.000.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-09-30;1485#art-3