Art. 9
In vigore dal 19 lug 1958
Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; scienze fisiche e naturali: cooperazione rurale; matematica e contabilità; agronomia; tecnica agraria; coltivazioni erbacee; fruttiviticultura; enologia; malattia e difesa delle piante; allevamenti del bestiame; meccanica agraria; tecnologia e disegno professionale; zootecnia e zoognostica; caseificio; religione; educazione fisica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-09-30;1482#art-9