Art. 1
In vigore dal 18 lug 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1954, n. 1566, con il quale è stato istituito l'Istituto professionale femminile di Padova;
Ritenuto che occorre adeguare il contributo ordinario previsto dall'art. 22 del decreto Presidenziale predetto in conseguenza dei miglioramenti economici a favore del personale statale successivamente intervenuti;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
A decorrere dal 1 ottobre 1957 il contributo ordinario, del Ministero della pubblica istruzione, previsto dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1954, n. 1566, a favore dell'istituto professionale femminile di Padova è fissato in L. 43.730.000.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 settembre 1957
GRONCHI
MORO - TAMBRONI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1958
Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 284. - RELLEVA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-09-30;1479#art-1