Art. 1

In vigore dal 19 giu 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica; Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale; Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1954, n. 1545, con il quale è stato istituito l'Istituto professionale femminile di Reggio Emilia; Ritenuto che occorre adeguare l'organizzazione dello Istituto predetto alle mutate esigenze scolastiche ed economiche locali; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta: . Il secondo comma dell', n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1954, n. 1545, è modificato come segue: 1) Scuola professionale per l'abbigliamento con sezioni per: sarta per signora (n. 2 sezioni); biancherista per signora (n. 3 sezioni); biancherista per uomo (n. 2 sezioni); maglierista a mano e a macchina (n. 2 sezioni).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-09-30;1469#art-1

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