Art. 1
In vigore dal 15 dic 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l' della legge 14 aprile 1956, n. 307;
Visto il testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;
Vista la legge 16 maggio 1956, n. 504;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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Con effetto dal 1 luglio 1957 il contributo per gli assegni familiari dovuto dai datori di lavoro del settore del credito della Cassa unica degli assegni stessi, comprensivo del contributo supplementare per la indennità di caropane previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni, è determinato nella misura del 46% della retribuzione lorda corrisposta ai lavoratori, nei limiti dei massimali vigenti.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-09-24;1165#art-1