Art. 1
In vigore dal 8 dic 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la deliberazione del Consiglio comunale di San Godenzo (Firenze) in data 17 marzo 1957, n. 16, con la quale è stato chiesto che l'attuale denominazione della frazione Castagno del Comune sia mutata in quella di "Il Castagno d'Andrea";
Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Firenze in data 20 maggio 1957, n. 169/C, con la quale è stato espresso parere favorevole in ordine alla cennata richiesta;
Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Decreta:
La denominazione della frazione Castagno del comune di San Godenzo, in provincia di Firenze, è mutata in quella di "Il Castagno d'Andrea".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 settembre 1957
GRONCHI
TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1957
Atti del Governo, registro n. 109, foglio n. 32. - DI PRETORO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-09-24;1069#art-1