Art. 1

In vigore dal 8 dic 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la deliberazione del Consiglio comunale di San Godenzo (Firenze) in data 17 marzo 1957, n. 16, con la quale è stato chiesto che l'attuale denominazione della frazione Castagno del Comune sia mutata in quella di "Il Castagno d'Andrea"; Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Firenze in data 20 maggio 1957, n. 169/C, con la quale è stato espresso parere favorevole in ordine alla cennata richiesta; Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta: La denominazione della frazione Castagno del comune di San Godenzo, in provincia di Firenze, è mutata in quella di "Il Castagno d'Andrea". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 settembre 1957 GRONCHI TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1957 Atti del Governo, registro n. 109, foglio n. 32. - DI PRETORO
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Art. 1 Mutamento della denominazione della frazione Castagno del comune di San Godenzo, in provincia di Firenze, in quella di "Il Castagno d'Andrea". — Testo vigente | Portale Normativo