Art. 1
In vigore dal 6 dic 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, che dà esecuzione al Trattato di pace tra le Potenze alleate ed associate e l'Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1955, n. 1557, che dà esecuzione allo scambio di Note fra l'Italia e la Francia effettuato in Roma il 18 gennaio 1955 relativo all'Accordo fra il Tesoro italiano ed il Comitato degli obbligazionisti della Compagnia ferroviaria Danubio-Sava-Adriatico, concluso in Parigi il 12 giugno 1954, con Protocollo addizionale di pari data;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
L'onere di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1955, n. 1557, è portato da lire 90 milioni a lire 90.347.358.
Alla maggiore spesa di lire 347.358 si farà fronte con le disponibilità di bilancio relative agli oneri dipendenti dalla esecuzione delle clausole economiche del Trattato di pace e di Accordi internazionali connessi con il Trattato medesimo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 settembre 1957
GRONCHI
ZOLI - PELLA - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1957
Atti del Governo, registro n. 109, foglio n. 10. - RELLEVA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-09-14;1062#art-1