Art. 1
In vigore dal 10 nov 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 4 giugno 1938, n. 936, col quale è stato giuridicamente riconosciuto l'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio;
Visto il regio decreto 9 maggio 1939, n. 946, che ha approvato lo statuto dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio, modificato con regi decreti 24 luglio 1940, n. 1327 e 22 giugno 1949, n. 387;
Visto il proprio decreto 8 gennaio 1957, concernente la nomina del presidente e del Consiglio di amministrazione dell'Ente suddetto;
Vista la deliberazione in data 16 aprile 1957 del Consiglio di amministrazione dell'E.N.A.L.C. con cui viene deliberata la modifica dell'art. 6, comma b) e l'integrazione dell'art. 12 dello statuto dell'Ente;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Lo statuto dell'Ente nazionale per l'addestramento lavoratori del commercio, approvato e modificato con i decreti indicati in narrativa, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 6, comma b). È modificato come segue:
"deliberare non oltre il 31 gennaio di ogni anno sui resoconti morali e finanziari del presidente e sul consuntivo dell'Ente e non oltre il 30 giugno di ogni anno sul bilancio preventivo dell'Ente".
Art. 12. È aggiunto il seguente primo comma:
"l'esercizio finanziario ha inizio il 1° ottobre e termina il 30 settembre di ogni anno.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 settembre 1957
GRONCHI
GUI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1957
Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 101. - RELLEVA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-09-03;964#art-1