Art. 1

In vigore dal 14 nov 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445; Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019; Visto il regio decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173; Visto il parere del Comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Cagliari, n. 8689, emesso nell'adunanza dell'8 maggio 1957; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici; Decreta: A norma dell', sub 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Dorgali, in provincia di Nuoro. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 settembre 1957 GRONCHI TOGNI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1957 Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 103. - RELLEVA
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Art. 1 Inclusione dell'abitato di Dorgali, in provincia di Nuoro fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo