Art. 1
In vigore dal 5 nov 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 11 e 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;
Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1955, n. 1496, concernente dichiarazione di pubblica utilità di opere militari da costruirsi dalla Marina militare nei comuni di Palermo, Torretta ed Isole delle Femmine (provincia di Palermo);
Su proposta del Ministro per la difesa;
Decreta:
Articolo unico.
Il termine previsto dal primo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1955, n. 1496, citato nelle premesse, è prorogato di mesi diciotto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 agosto 1957
GRONCHI
TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1957
Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 85. - RELLEVA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-08-12;924#art-1