Art. 1
In vigore dal 11 ott 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista, la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 1095, emesso nell'adunanza del 15 giugno 1957;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Decreta:
A norma dell', sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Rocca Priora, in provincia di Roma, limitatamente alla zona denominata Casaccia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 agosto 1957
GRONCHI
TOGNI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1957
Atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 157. - RELLEVA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-08-12;852#art-1