Art. 1
In vigore dal 11 ott 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 1081, emesso nell'adunanza del 15 giugno 1957;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Decreta:
A norma dell', sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di San Sisto, frazione del comune di Pian di Meleto, in provincia di Pesaro e Urbino, limitatamente al rione Colle.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 agosto 1957
GRONCHI
TOGNI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1957
Atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 165. - RELLEVA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-08-12;851#art-1