Art. 1

In vigore dal 11 ott 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445; Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019; Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 1081, emesso nell'adunanza del 15 giugno 1957; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici; Decreta: A norma dell', sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di San Sisto, frazione del comune di Pian di Meleto, in provincia di Pesaro e Urbino, limitatamente al rione Colle. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 agosto 1957 GRONCHI TOGNI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1957 Atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 165. - RELLEVA
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Art. 1 Inclusione dell'abitato di San Sisto, frazione del comune di Pian di Meleto, in provincia di Pesaro e Urbino, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato, limitatamente al rione Colle. — Testo vigente | Portale Normativo