Art. 1
In vigore dal 1 ott 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Decreta:
Articolo unico.
A decorrere dal 1° settembre 1957 viene iscritto, nella tariffa generale di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nazionali, il trinciato "Dalmazia" al prezzo di lire 5000 al chilogrammo convenzionale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 agosto 1957
GRONCHI
ZOLI - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1957
Atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 131. - RELLEVA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-08-12;815#art-1