Art. 1
In vigore dal 27 feb 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' della legge 9 aprile 1951, n. 338, concernente la gestione finanziaria dei servizi antincendi;
Sulla proposta del Ministro per l'interno di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro;
Decreta:
La spesa di gestione dei servizi antincendi per l'anno 1957 a carico dei Comuni, è determinata nella misura complessiva di L. 6.101.164.804
(seimiliardicentounomilionicentosessantaquattromilaottocentoquattro).
La quota di tale spesa, riferibile a ciascun Corpo dei VV. FF. è determinata nella tabella annessa al presente decreto munita del visto del Ministro per l'interno.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 agosto 1957
GRONCHI
TAMBRONI - ANDREOTTI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1958
Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 22. - RELLEVA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-08-12;1373#art-1