Art. 1

In vigore dal 7 dic 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica; Veduto l'art. 10 sub 1 della legge 22 novembre 1954, n. 1122; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta: A decorrere dal 1 ottobre 1955 il numero dei posti di ruolo di segretario negli Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale, è aumentato da 577 a 737, ed il numero dei posti di ruolo di applicato di segreteria negli stessi Istituti è aumentato da 1028 a 1792. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 luglio 1957 GRONCHI ZOLI - MORO - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1957 Atti del Governo, registro n. 109, foglio n. 30. - RELLEVA
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Art. 1 Revisione degli organici del personale di segreteria degli Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale. — Testo vigente | Portale Normativo