Art. 1
In vigore dal 7 dic 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica;
Veduto l'art. 10 sub 1 della legge 22 novembre 1954, n. 1122;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;
Decreta:
A decorrere dal 1 ottobre 1955 il numero dei posti di ruolo di segretario negli Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale, è aumentato da 577 a 737, ed il numero dei posti di ruolo di applicato di segreteria negli stessi Istituti è aumentato da 1028 a 1792.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 luglio 1957
GRONCHI
ZOLI - MORO - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1957
Atti del Governo, registro n. 109, foglio n. 30. - RELLEVA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-30;1066#art-1