Art. 2
In vigore dal 25 set 1957
La composizione delle Commissioni esaminatrici per gli esami di cui al precedente articolo, nonché quella delle Commissioni esaminatrici per i concorsi di accesso alla qualifica iniziale dei singoli ruoli e per i concorsi riservati previsti dalle norme transitorie contenute negli articoli 41, 42, 43 e 44 della legge 23 dicembre 1956, n. 1417, risultano dalle stesse tabelle da I a XVII richiamate dal precedente articolo e da quelle successive XVIII e XIX anch'esse allegate al presente decreto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-18;844#art-2