Art. 1
In vigore dal 10 set 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con il regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria, e agricoltura, nonché degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;
Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037 ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;
Vista la deliberazione n. 3/3 del 21 febbraio 1957, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Ancona ha stabilito di acquistare due magazzini per sistemarvi i servizi accessori della sala delle contrattazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;
Decreta:
Articolo unico.
La Camera di commercio, industria e agricoltura di Ancona è autorizzata ad acquistare dal comune di Ancona due magazzini siti in via Sottomonte alle condizioni previste dalla deliberazione 3/3 del 21 febbraio 1957.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 luglio 1957
GRONCHI
GAVA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1957
Atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 42. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-18;728#art-1