Art. 2

In vigore dal 7 set 1957
Agli esami previsti dal presente decreto sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni del regio decreto 14 novembre 1929, n. 1990. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 luglio 1957 GRONCHI ZOLI - TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1957 Atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 53. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-16;722#art-2

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