Art. 1
In vigore dal 18 set 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il regio decreto-legge 7 maggio 1925, n. 715;
Visto l'art. 4 della legge n. 694 del 21 maggio 1956, con la quale è stata concessa la franchigia per l'importazione di macchinari e materiali metallici destinati alla ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, di vapori endogeni e gas naturali;
Ritenuta la necessità di emanare le norme regolamentari intese a disciplinare la pratica applicazione del suindicato beneficio fiscale;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze di concerto con quello per l'industria e commercio;
Decreta:
È approvato l'unito regolamento vistato dal Ministro per le finanze per l'esecuzione della legge n. 694 del 21 maggio 1956 recante agevolazioni fiscali per la importazione di macchinari e materiali destinati alla ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, di vapori endogeni e gas naturali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 luglio 1957
GRONCHI
ZOLI - ANDREOTTI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1957
Atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 76.- RELLEVA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-14;771#art-1