Art. 1

In vigore dal 18 set 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto il regio decreto-legge 7 maggio 1925, n. 715; Visto l'art. 4 della legge n. 694 del 21 maggio 1956, con la quale è stata concessa la franchigia per l'importazione di macchinari e materiali metallici destinati alla ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, di vapori endogeni e gas naturali; Ritenuta la necessità di emanare le norme regolamentari intese a disciplinare la pratica applicazione del suindicato beneficio fiscale; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze di concerto con quello per l'industria e commercio; Decreta: È approvato l'unito regolamento vistato dal Ministro per le finanze per l'esecuzione della legge n. 694 del 21 maggio 1956 recante agevolazioni fiscali per la importazione di macchinari e materiali destinati alla ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, di vapori endogeni e gas naturali. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 luglio 1957 GRONCHI ZOLI - ANDREOTTI - GAVA Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1957 Atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 76.- RELLEVA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-14;771#art-1

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Art. 1 Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 21 maggio 1956, n. 694, recante agevolazioni fiscali per l'importazione di macchinari e materiali destinati alla ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, di vapori endogeni e gas naturali. — Testo vigente | Portale Normativo