Art. 4

In vigore dal 26 dic 1957
Il presente decreto ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 luglio 1957 GRONCHI ZOLI - PELLA - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1957 Atti del Governo, registro n. 109, foglio n. 75. - RELLEVA
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Art. 4 Soppressione del Consolato di I categoria in Rangoon (Birmania) ed istituzione nella stessa localita' di una Legazione e di una Cancelleria consolare. — Testo vigente | Portale Normativo