Art. 1
In vigore dal 4 ott 1957
N. 823. Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della fondazione di religione, denominata "Istituto Madonna Pellegrina", detta anche Opera monsignor Mindelli, con sede in Ostuni (Lecce), e viene approvato lo statuto della fondazione medesima.
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1957
Atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 121. - RELLEVA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-10;823#art-1