Art. 1

In vigore dal 1 ago 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni; Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta: Articolo unico. A decorrere dal 1° agosto 1957 viene iscritto nella tariffa generale di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nazionali il seguente prodotto: sigaretta "San Giusto" al prezzo di L. 9000 il chilogrammo convenzionale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 luglio 1957 GRONCHI ZOLI - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1957 Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 184. - CARLOMAGNO
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