Art. 2
In vigore dal 4 feb 1958
Le maggiori spese eventualmente necessarie in futuro per il regolare funzionamento della Biblioteca a termini dell' della succitata legge 24 aprile 1941, n. 393, saranno poste a carico del Comune e della provincia di Vicenza nello stesso rapporto nel quale contribuiscono al fabbisogno d'esercizio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 luglio 1957
GRONCHI
MORO - MEDICI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1958
Atti del Governo, registro n. 110, foglio n. 4. - RELLEVA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-10;1308#art-2