Art. 2

In vigore dal 4 feb 1958
Le maggiori spese eventualmente necessarie in futuro per il regolare funzionamento della Biblioteca a termini dell' della succitata legge 24 aprile 1941, n. 393, saranno poste a carico del Comune e della provincia di Vicenza nello stesso rapporto nel quale contribuiscono al fabbisogno d'esercizio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 luglio 1957 GRONCHI MORO - MEDICI - TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1958 Atti del Governo, registro n. 110, foglio n. 4. - RELLEVA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-10;1308#art-2

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