Art. 1
In vigore dal 5 dic 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la proposta del capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Verona in data 20 aprile 1954, per la classifica quale comprensorio di bonifica montana della zona del Monte Baldo, ricadente in provincia di Verona e Trento, ed esteso per complessivi ha 38.951;
Vista la corografia su scala 1: 100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;
Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;
Viste le lettere n. 456 in data 4 febbraio 1956 del Ministero dei lavori pubblici e n. 128286 in data 4 giugno 1957 del Ministero del tesoro;
Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;
Ritenuto che sussistono le condizioni per procedere alla richiesta classifica;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
La zona del Monte Baldo, ricadente nelle province di Verona e Trento, estesa complessivamente per ettari 38.951 e delimitata secondo la linea segnata nella citata corografia su scala 1: 100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificata ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 luglio 1957
GRONCHI
COLOMBO - TOGNI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1957
Atti del Governo, registro n. 109, foglio n. 21. - RELLEVA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-10;1057#art-1