Art. 1
In vigore dal 26 lug 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722;
Visto il proprio decreto 20 novembre 1948, n. 1677, concernente l'approvazione del regolamento delle lotterie nazionali, modificato con successivi decreti 9 novembre 1952, n. 4468 e 10 maggio 1956, n. 550;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il bilancio, per le finanze, per l'interno e per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
Gli utili della Lotteria "Monza", svoltasi a Monza il 29 giugno 1957, sono devoluti ai seguenti Enti, secondo le quote a fianco di ciascuno indicate:
1. Lega italiana per la lotta contro i tumori................ 8,70% 2. Ospedale "Giuseppe Garibaldi" - La Maddalena.............. 1,66% 3. Parrocchia di Sant'Agostino in Roma (per l'Opera sbandati) 4,98% 4. Circolo Dipendenti Amministrazione finanziaria - Trieste.. 0,83% 5. Ente nazionale protezione morale del fanciullo.............. 6,64%
6. Ente nazionale per le Scuole italiane di servizio sociale
(per la scuola di Roma)................................... 6,64% 7. Pia Opera dei pastori...................................... 6,64% 8. La Nuova Crociata - Torino.................................. 2,49%
9. Comune di Velletri (per la costruzione di alloggi destina-
ti ai sinistrati di guerra ospitati in edifici demaniali).. 33,20%
10. Amministrazione per le attivita assistenziali italiane e
internazionali.............................................. 9,96%
11. Provincia dei Padri Passionisti Romano - Toscana (per le
opere sociali delle Ferriere)............................... 8,30%
12. Ente Nazionale Assistenza Lavoratori "E.N.A.L." (per
l'Ufficio provinciale di Roma).............................. 4,15%
13. Parrocchia di Santa Maria in Trebbio di Modigliana (per
il Centro di assistenza per i lavoratori della terra)....... 1,66%
14. Cooperativa mutua di assistenza e previdenza addetti
generi di monopolio......................................... 4,15%
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 luglio 1957
GRONCHI
ZOLI - ANDREOTTI -
TAMBRONI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1957
Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 166. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-05;516#art-1