Art. 1
In vigore dal 31 ago 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 118 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del Notariato e degli Archivi notarili e 231 e 232 del relativo regolamento, approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;
Viste le deliberazioni prese dai Consigli comunali di Lentini, Carlentini e Francoforte nelle rispettive adunanze del 3 gennaio 1955, 24 febbraio 1955 e 21 marzo 1955, regolarmente approvato dalla Giunta provinciale amministrativa di Siracusa, dirette ad ottenere la istituzione in Lentini di un archivio notarile mandamentale;
Visti i pareri favorevoli espressi dal Procuratore generale della Repubblica di Catania in data 6 maggio 1957 e dal Conservatore dell'Archivio notarile distrettuale di Siracusa in data 21 marzo 1957;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Decreta:
È istituito un Archivio notarile mandamentale nel comune di Lentini, distretto notarile di Siracusa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 luglio 1957
GRONCHI
GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1957
Atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 17. - RELLEVA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-03;694#art-1