Art. 1
In vigore dal 6 dic 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la proposta, dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Cuneo in data 1 dicembre 1953, per la classifica quale comprensorio di bonifica montana del bacino dell'Alto Tanaro in provincia di Cuneo, Savona ed Imperia;
Vista la corografia su scala 1: 100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;
Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;
Viste le lettere n. 6221 in data 15 dicembre 1956 del Ministero dei lavori pubblici e n. 128284 in data 4 giugno 1957, del Ministero del tesoro;
Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;
Ritenuto che sussistono le condizioni per procedere alla richiesta classifica;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
Il bacino dell'Alto Tanaro, ricadente nelle province di Cuneo, Savona ed Imperia, esteso per ha. 36.910, e delimitato secondo la linea segnata nella citata corografia su scala 1: 100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 luglio 1957
GRONCHI
COLOMBO - TOGNI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1957
Atti del Governo, registro n. 109, foglio n. 15. - RELLEVA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-03;1060#art-1