Art. 1

In vigore dal 13 ott 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93; Visto il decreto luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ed il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni di detto Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica; Visto il regio decreto 1° agosto 1904, n. 477, contenente, fra le altre, la dichiarazione di zona malarica per il comune di Camponogara; il decreto luogotenenziale 31 maggio 1917, n. 1061, e il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1952, n. 1037, con i quali veniva successivamente rettificata la zona malarica del predetto comune di Camponogara; Visto il regio decreto 1° giugno 1905, n. 315, contenente, fra le altre, la, dichiarazione di zona malarica per il comune di Meolo; Visto il regio decreto 1° giugno 1905, n. 315, contenente, fra le altre, la dichiarazione di zona malarica per il comune di Campolongo Maggiore e il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1952, n. 760, con il quale veniva, rettificata la zona malarica del predetto comune di Campolongo Maggiore; Vista la proposta avanzata dal Prefetto di Venezia, previo parere favorevole del Consiglio provinciale di sanità per la revoca totale delle dichiarazioni di zona di endemia malarica per i comuni di Camponogara, Meolo e Campolongo Maggiore; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta: 1. Le dichiarazioni di zona di endemia malarica contenute nei regi decreti 1° agosto 1904, n. 477, per il comune di Camponogara; 1° giugno 1905, n. 315, per i comuni di Meolo e Campolongo Maggiore sono revocate; 2. Le dichiarazioni di rettifica di zona di endemia malarica contenute nel decreto luogotenenziale 31 maggio 1917, n. 1061, e nei decreti del Presidente della Repubblica 27 maggio 1952, n. 1037, e 23 aprile 1952, n. 760, per i comuni di Camponogara e Campolongo Maggiore sono revocate. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì giugno 1957 GRONCHI ZOLI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1957 Atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 163. - RELLEVA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-06-30;856#art-1

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Art. 1 Revoca di dichiarazione di zona di endemia malarica per alcuni Comuni della provincia di Venezia. — Testo vigente | Portale Normativo