Art. 1
In vigore dal 13 ott 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93;
Visto il decreto luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ed il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni di detto Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Visto il regio decreto 1° agosto 1904, n. 477, contenente, fra le altre, la dichiarazione di zona malarica per il comune di Camponogara; il decreto luogotenenziale 31 maggio 1917, n. 1061, e il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1952, n. 1037, con i quali veniva successivamente rettificata la zona malarica del predetto comune di Camponogara;
Visto il regio decreto 1° giugno 1905, n. 315, contenente, fra le altre, la, dichiarazione di zona malarica per il comune di Meolo;
Visto il regio decreto 1° giugno 1905, n. 315, contenente, fra le altre, la dichiarazione di zona malarica per il comune di Campolongo Maggiore e il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1952, n. 760, con il quale veniva, rettificata la zona malarica del predetto comune di Campolongo Maggiore;
Vista la proposta avanzata dal Prefetto di Venezia, previo parere favorevole del Consiglio provinciale di sanità per la revoca totale delle dichiarazioni di zona di endemia malarica per i comuni di Camponogara, Meolo e Campolongo Maggiore;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Decreta:
1. Le dichiarazioni di zona di endemia malarica contenute nei regi decreti 1° agosto 1904, n. 477, per il comune di Camponogara; 1° giugno 1905, n. 315, per i comuni di Meolo e Campolongo Maggiore sono revocate;
2. Le dichiarazioni di rettifica di zona di endemia malarica contenute nel decreto luogotenenziale 31 maggio 1917, n. 1061, e nei decreti del Presidente della Repubblica 27 maggio 1952, n. 1037, e 23 aprile 1952, n. 760, per i comuni di Camponogara e Campolongo Maggiore sono revocate.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì giugno 1957
GRONCHI
ZOLI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1957
Atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 163. - RELLEVA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-06-30;856#art-1