Art. 2
In vigore dal 17 lug 1957
L'allegata tabella sarà attuata con la prima formazione delle liste generali dei giudici popolari, separate per gli uomini e per le donne, di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1441.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 giugno 1957
GRONCHI
ZOLI - GONELLA - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1957
Atti del governo, registro n. 106, foglio n. 139. - CARLOMAGNO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-06-27;465#art-2