Art. 2

In vigore dal 17 lug 1957
L'allegata tabella sarà attuata con la prima formazione delle liste generali dei giudici popolari, separate per gli uomini e per le donne, di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1441. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 giugno 1957 GRONCHI ZOLI - GONELLA - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1957 Atti del governo, registro n. 106, foglio n. 139. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-06-27;465#art-2

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