Art. 1

In vigore dal 31 lug 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Viste le leggi 19 luglio 1956, numeri 750 e 751 e 27 luglio 1956, n. 774; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta: Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottoindicati, per l'esercizio finanziario 1956-57, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento: Ministero del tesoro Cap. n. 417. - Assegni personali, ecc........... L. 80.000.000 Cap. n. 418. - Assegni personali, ecc........... " 40.000.000 Ministero delle finanze: Cap. n. 18. - Assegni personali, ecc............ L. 100.000.000 Cap. n. 174.- Restituzioni e rimborsi, ecc...... " 5.000.000.000 Cap. n. 203. - Restituzioni e rimborsi.......... " 20.000.000 Cap. n. 218. - Assegni personali, ecc........... " 20.000.000 Cap. n. 268. - Restituzione di imposte, ecc..... " 400.000.000 Cap. n. 279. - Restituzione di diritti, ecc..... " 1.000.000.000 Ministero della pubblica istruzione: Cap. n. 162. - Oneri previdenziali, ecc......... L. 97.000.000 ------------- L. 6.757.000.000 ------------- Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 giugno 1957 GRONCHI ZOLI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1957 Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 181. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-06-25;545#art-1

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Art. 1 Assegnazioni di fondi agli stati di previsione di taluni Ministeri, per l'esercizio finanziario 1956-57, a norma dell'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. (3° Provvedimento). — Testo vigente | Portale Normativo