Art. 1
In vigore dal 31 lug 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Viste le leggi 19 luglio 1956, numeri 750 e 751 e 27 luglio 1956, n. 774;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Decreta:
Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottoindicati, per l'esercizio finanziario 1956-57, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:
Ministero del tesoro
Cap. n. 417. - Assegni personali, ecc........... L. 80.000.000 Cap.
n. 418. - Assegni personali, ecc........... " 40.000.000
Ministero delle finanze:
Cap. n. 18. - Assegni personali, ecc............ L. 100.000.000 Cap. n. 174.- Restituzioni e rimborsi, ecc...... " 5.000.000.000 Cap. n. 203. - Restituzioni e rimborsi.......... " 20.000.000 Cap.
n. 218. - Assegni personali, ecc........... " 20.000.000 Cap. n. 268. - Restituzione di imposte, ecc..... " 400.000.000 Cap. n. 279.
- Restituzione di diritti, ecc..... " 1.000.000.000
Ministero della pubblica istruzione:
Cap. n. 162. - Oneri previdenziali, ecc......... L. 97.000.000
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L. 6.757.000.000
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Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 giugno 1957
GRONCHI
ZOLI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1957
Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 181. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-06-25;545#art-1