Art. 1

In vigore dal 12 set 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2170 e modificato con regio decreto 1 ottobre 1927, n. 2227, e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 104. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti quelli di: 9) Miglioramento genetico delle piante agrarie (semestrale); Art. 233, relativo ai corsi di perfezionamento presso la Facoltà di medicina veterinaria, è modificato come segue: "Presso la Facoltà di medicina veterinaria sono istituiti i seguenti corsi annuali di perfezionamento: a) malattie infettive e profilassi, per laureati in medicina veterinaria; b) ispezioni annonarie, per i laureati in medicina veterinaria; c) alimentazione del bestiame, per laureati in medicina veterinaria e scienze agrarie; d) chirurgia ostetricia veterinaria e fecondazione artificiale, per laureati in medicina veterinaria". Art. 235. - L'articolo è così modificato: "Per il corso di malattie infettive e profilassi sono stabiliti i seguenti insegnamenti: 1) anatomia patologica delle malattie infettive; 2) diagnostica sperimentale; 3) clinica medica e terapia; 4) malattie infettive e infestive e terapia; 5) legislazione e polizia sanitaria. Per il corso di ispezioni annonarie sono stabiliti i seguenti insegnamenti: 1) chimica applicata all'igiene degli alimenti; 2) ispezione delle carni fresche; 3) ispezione delle carni conservate; 4) ispezione dei prodotti della pesca; 5) ispezione dei funghi; 6) anatomia e istologia patologiche; 7) malattie infettive; 8) approvvigionamenti annonari. Per il corso di alimentazione del bestiame sono stabiliti i seguenti insegnamenti: 1) biochimica degli alimenti; 2) tecnica dell'alimentazione; 3) alimenti e carenze alimentari; 4) economia dell'alimentazione. Per il corso di chirurgia e ostetricia veterinaria e fecondazione artificiale sono stabiliti i seguenti insegnamenti: 1) anatomia; 2) endocrinologia sessuale; 3) clinica chirurgica e chirurgia operativa; 4) clinica ostetrico-ginecologica e operazioni ostetriche; 5) fecondazione artificiale". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 giugno 1957 GRONCHI MORO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1957 Atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 61. - RELLEVA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-06-14;735#art-1

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Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna. — Testo vigente | Portale Normativo