Art. 1

In vigore dal 13 ago 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato, con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1955, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 228. - All'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla Facoltà di medicina e chirurgia sono aggiunte la "Scuola di specializzazione in clinica del lavoro" e la "Scuola di specializzazione in urologia". Dopo l'art. 246 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli: Scuola di specializzazione in clinica del lavoro Art. 247. - a) La Scuola di specializzazione in clinica del lavoro ha la durata di due anni; b) I posti disponibili al primo anno sono quindici. Gli aspiranti verranno scelti in base a concorso per titoli e per esami, i quali avranno luogo di norma nella prima decade di dicembre; c) Sono materie di insegnamento: primo anno: Clinica del lavoro (1° corso: esame alla fine del 2° corso); Patologia medica del lavoro; Fisiologia del lavoro; Tossicologia; Igiene del lavoro; Anatomia patologica delle malattie professionali. secondo anno: Clinica del lavoro (2° corso); Radiologia delle malattie professionali; Dermatologia professionale; Psicotecnica; Infortunistica traumatologica; Medicina legale del lavoro. d) I corsi saranno integrati da esercitazioni cliniche e di laboratorio e da visite a stabilimenti industriali ed agricoli; e) La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni è condizione necessaria per l'ammissione agli esami; f) Alla fine di ogni anno accademico è obbligatorio sostenere gli esami sulle materie di insegnamento annuali. In caso di mancato superamento di tali esami non può aversi l'iscrizione all'anno successivo; g) Alla fine dei due anni lo specializzando dovrà sostenere un esame di diploma secondo le norme generali dello statuto. Scuola di specializzazione in urologia Art. 248. - a) La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista in urologia è di tre anni. Il numero dei posti disponibili per gli allievi è di dieci per ciascun anno di corso; b) Le materie di insegnante sono così suddivise: primo anno: 1) Anatomia descrittiva, e topografica dell'apparato uro-genitale; 2) Fisiologia renale. Fisiologia escretoria reno-uretero-vescico-uretrale; 3) Semeiotica dell'apparato urinario e di quello genitale maschile e femminile: 4) L'indagine funzionale del rene ai fini della diagnostica urologica; 5) Tecniche endoscopiche in urologia; 6) Batteriologia e chemioterapia in urologia; 7) Tecniche di laboratorio applicate all'urologia. secondo anno: 1) Patologia dell'apparato urinario e di quello genitale maschile, compresa la patologia degli spazi perirenali, periureterali, perivescicali, periprostatici e periuretrali; 2) Patologia funzionale della via escretrice; 3) Anatomia patologica dell'apparato uro-genitale; 4) Interpretazione dei quadri e dei reperti endoscopici nella diagnosi delle affezioni urologiche; 5) L'anatomia chirurgica dell'apparato uro-genitale come studio delle vie chirurgiche di accesso all'apparato stesso; 6) Indicazioni, tecniche e quadri anatomo-funzionali dell'indagine radiologica in urologia; 7) L'anestesia in urologia. terzo anno: 1) Clinica urologica; 2) Sindromi ostetrico-ginecologiche di importanza urologica; 3) Le affezioni cutanee e veneree dei genitali esterni e dell'uretra nei riguardi dell'urologia; 4) Tecniche operatorie ed interventi sull'apparato genito-urinario; 5) Interpretazione e diagnosi differenziale dei quadri radiologici delle affezioni delle vie urinarie; 6) trattamento pre e post-operatorio del malato urologico. c) Alla fine di ciascun anno del corso l'allievo dovrà sostenere un esame teorico-pratico sulle materie di insegnamento dell'anno; d) Al termine del corso di specializzazione l'allievo dovrà sostenere un esame riassuntivo teorico-pratico e la discussione di una tesi scritta sopra un argomento di urologia; e) Durante gli anni del corso l'allievo oltre a seguire le lezioni teoriche e pratiche dovrà frequentare i reparti clinici e gli ambulatori dell'Istituto; nell'ultimo anno prestare servizio come interno, a meno che non comprovi di essere assistente di reparti universitari od ospedalieri della specialità. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e di decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 giugno 1957 GRONCHI MORO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1957 Atti del Governo registro n. 106, foglio n. 229. - CARLOMAGNO
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Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze. — Testo vigente | Portale Normativo