Art. 1
In vigore dal 19 lug 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 13 Luglio 1939, n. 1168, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2029, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 9. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche è aggiunto quello di "Istituzioni di diritto penale".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 giugno 1957
GRONCHI
MORO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1957
Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 140. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-06-06;478#art-1