Art. 1

In vigore dal 3 nov 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498, con il quale è stato istituito l'Ente autonomo del Flumendosa, avente lo scopo di provvedere alla costruzione delle opere per la razionale utilizzazione delle acque del bacino idrografico del medio e basso Flumendosa per irrigazione, uso potabile e produzione di forza motrice; Vista la nota del 18 luglio 1956, n. 3792/XII-1, con la quale l'Ente autonomo del Flumendosa ha chiesto la rappresentanza e la difesa dei propri interessi, nei giudizi attivi e passivi, da parte dell'Avvocatura dello Stato; Ritenuto che l'Ente autonomo del Flumendosa è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza e tutela del Ministero dei lavori pubblici; Considerata l'opportunità dell'assunzione, ad opera dell'Avvocatura dello Stato, della rappresentanza e della difesa del detto Ente nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali; Visto il testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni delle leggi sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per i lavori pubblici; Decreta: L'Avvocatura, dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali dell'Ente autonomo del Flumendosa, con sede in Cagliari. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella accolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 giugno 1957 GRONCHI ZOLI - GONELLA - MEDICI - TOGNI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1957 Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 60. - RELLEVA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-06-05;917#art-1

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Art. 1 Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le autorita' giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali dell'Ente autonomo del Flumendosa, con sede in Cagliari. — Testo vigente | Portale Normativo