Art. 1

In vigore dal 19 lug 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, la legge 29 luglio 1949, n. 474, e la legge 4 agosto 1955, n. 683; Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589; Visti il regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2443, e la legge 6 marzo 1950, n. 108; Vista la deliberazione dell'assemblea degli enti partecipanti all'Istituto di credito fondiario delle Venezie, ente morale con sede in Verona, adottata in data 23 febbraio 1957; Visto lo statuto dell'Istituto medesimo, approvato con proprio decreto 28 luglio 1950, n. 716, e modificato con propri decreti 24 settembre 1951, n. 1247, 1° luglio 1952, n. 1062, 30 luglio 1953, n. 666, e 23 maggio 1956, n. 602; Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: Il primo comma dell'art. 4 dello statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, ente morale con sede in Verona, è modificato come segue: "I fondi di garanzia dell'Istituto ascendono complessivamente a L. 4.500.000.000 (quattro miliardi e cinquecento milioni) e sono assegnati: per L. 1.300.000.000 (un miliardo e trecento milioni) alla Sezione ordinaria, per L. 400.000.000 (quattrocento milioni) alla Sezione di credito agrario di miglioramento e per lire 2.800.000.000 (due miliardi e ottocento milioni) alla Sezione autonoma". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 maggio 1957 GRONCHI MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1957 Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 108. - CARLOMAGNO
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Art. 1 Modificazioni all'art. 4 dello statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie. — Testo vigente | Portale Normativo