Art. 1

In vigore dal 13 ago 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 16 giugno 1927, n. 1141, con il quale i comuni di Barasso e di Luvinate, in provincia di Varese, furono aggregati al comune di Comerio; Viste le istanze in data 20 maggio 1956, con le quali la rispettiva maggioranza qualificata degli elettori dei cessati comuni di Barasso e di Luvinate ne ha chiesto la ricostituzione in Comuni autonomi; Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Comerio in data 14 luglio 1956, n. 51, e del Consiglio provinciale di Varese in data 11 settembre 1956, numeri 35 e 36, con le quali è stato espresso parere in ordine alle ricostituzioni in parola; Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71; Udito il parere espresso dalla prima Sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 5 marzo 1957, n. 262; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta: . Sono ricostituiti i comuni di Barasso e di Luvinate, in provincia di Varese, con le circoscrizioni territoriali preesistenti alla data della relativa soppressione.
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