Art. 1
In vigore dal 25 ago 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 764, emesso nell'adunanza del 9 aprile 1957;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Decreta:
A norma dell', sub 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti dalla legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Rocchette, frazione del comune di Torri in Sabina, in provincia di Rieti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 maggio 1957
GRONCHI
TOGNI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1957
Atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 6. - RELLEVA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-05-22;677#art-1