Art. 1
In vigore dal 21 lug 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918 n. 1019;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 160/2282, emesso nell'adunanza del 9 aprile 1957.
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Decreta:
A norma dell', sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Serra dè Conti, in provincia di Ancona, limitatamente alla zona sud-est, indicata in giallo nell'annessa planimetria in data 6 luglio 1956, vistata dal Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 maggio 1957
GRONCHI
ROMITA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1957
Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 113. - CARLOMAGNO
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-05-13;493#art-1