Art. 1
In vigore dal 10 lug 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 72 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 577;
Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1956, n. 884, che stabilisce nella misura dell'uno per cento del prezzo di tariffa il supplemento d'aggio spettante ai rivenditori di generi di monopolio per la vendita di alcuni tipi di tabacchi nazionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1956, n. 883, relativo alla iscrizione in tariffa della sigaretta "Virginia con filtro";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1954, n. 1074, che stabilisce il prezzo di vendita al pubblico delle sigarette "Mentola" e "Macedonia extra";
Udito il parere del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Decreta:
Articolo unico.
Il supplemento di aggio a favore dei rivenditori di generi di monopolio, determinato nella misura dell'uno per cento del prezzo di tariffa con decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1956, n. 884, è esteso alle sigarette "Virginia con filtro", "Mentola" e "Macedonia extra", con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 maggio 1957
GRONCHI
SEGNI - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1957
Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 87. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-05-13;440#art-1