Art. 1
In vigore dal 10 lug 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1952, n. 4433, quale risulta modificato dai decreti del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 279 e 24 ottobre 1955, n. 1006, che determina i prezzi speciali del sale per le industrie elencate nell'art. 20 della legge sopracitata;
Ritenuta, la necessità e la convenienza di fissare il prezzo di vendita del sale pastorizio complesso per prelevamenti effettuati direttamente presso gli stabilimenti di produzione;
Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Decreta:
Articolo unico.
All'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1952, n. 4433, quale risulta modificato dai decreti del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 279 e 24 ottobre 1955, n. 1006, è aggiunto il seguente quarto comma:
"Il prezzo speciale di vendita del sale per la pastorizia, tipo complesso, condizionato in sacchi da kg. 50, è stabilito in lire 2250 per quintale quando è reso franco su vagone o automezzo presso gli stabilimenti di produzione, per quantitativi non inferiori a 2000 quintali per ogni acquisto".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 maggio 1957
GRONCHI
SEGNI - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1957
Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 86. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-05-13;439#art-1