Art. 3
In vigore dal 6 set 1958
All'istituzione di cui al precedente si applicano le norme stabilite dall'art. 7 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.
I locali e l'azienda agraria sono forniti dal comune di Piedimonte d'Alife; la loro manutenzione, l'illuminazione e la provvista di acqua sono a carico della provincia di Caserta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-05-13;1505#art-3