Capo III

Art. 75

Rinvio

In vigore dal 27 ago 1957
A tutti i concorsi per esame per l'avanzamento in carriera si applicano le disposizioni degli , comma ottavo, 5, 6, 7, 8.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-05-03;686#art-75

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