Capo III

Art. 25

Eliminazione di atti dal fascicolo

In vigore dal 27 ago 1957
Debbono essere eliminati dal fascicolo personale: a) i provvedimenti disciplinari annullati, revocati o riformati d'ufficio o su ricorso dell'impiegato; quelli revocati o riformati a seguito di riapertura del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 122 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e quelli revocati a seguito di assoluzione in giudizio penale di revisione ai sensi dell'art. 88 del decreto citato; b) i provvedimenti di sospensione cautelare revocati ai sensi dell'art. 92, comma secondo e dell'art. 97, comma primo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; e quelli divenuti inefficaci ai sensi del quarto comma dell'art. 97 e del terzo comma dell'art. 120 del testo unico citato; c) i provvedimenti d'esclusione dell'impiegato da esami o scrutini quando, venuta meno la causa che li ha determinati, siano intervenuti i provvedimenti definitivi previsti dagli articoli 94 e 95 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; d) i rapporti informativi ed i giudizi complessivi annullati o riformati di ufficio o su ricorso degli interessati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-05-03;686#art-25

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo