Titolo I

Art. 1

Bando di concorso

In vigore dal 27 ago 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che ha approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . (Bando di concorso) Il decreto Ministeriale che indice il concorso per l'assunzione all'impiego dello Stato deve indicare: a) il numero dei posti messi a concorso; b) i documenti prescritti; c) i termini di presentazione della domanda di ammissione e dei documenti previsti dai successivi ; d) il programma degli esami scritti e di quelli orali; e) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta opportuna. La sede in cui devono aver luogo le prove scritte può essere stabilita col medesimo decreto o con successivo atto da comunicare ai partecipanti al concorso.
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