Art. 1

In vigore dal 21 lug 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 12 febbraio 1928, n. 418, con il quale i comuni di Brusasco, Brozolo, Cavagnolo e Marcorengo, in provincia di Torino, furono riuniti in unico Comune denominato "Brusasco Cavagnolo"; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 gennaio 1947, n. 85, con il quale il comune di Brozolo è stato ricostituito; Viste le istanze 15, 29 maggio e 5 giugno 1955, con le quali la maggioranza qualificata degli elettori del cessato comune di Cavagnolo ne ha chiesto la ricostituzione in Comune autonomo; Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Brusasco Cavagnolo in data 30 ottobre 1955, n. 222, 28 ottobre 1956, n. 78 e 17 febbraio 1957, n. 10; del Consiglio provinciale di Torino in data 31 gennaio 1956, n. 8/836 e 1° aprile 1957, n. 5/3831, con le quali è stato espresso parere in ordine alla ricostituzione in parola; Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71; Udito il parere espresso dalla Prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 12 febbraio 1957, numero 163; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta: . È ricostituito il comune di Cavagnolo, in provincia di Torino, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione. Al Comune risultante per effetto della ricostituzione del comune di Cavagnolo è attribuita la denominazione di Brusasco.
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