Art. 1
In vigore dal 2 lug 1957
N. 416. Decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta (O.N.A.I.R.), con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare una donazione.
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1957
Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 18. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-05-02;416#art-1