Art. 1

In vigore dal 2 lug 1957
N. 416. Decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta (O.N.A.I.R.), con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare una donazione. Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1957 Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 18. - CARLOMAGNO
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Art. 1 Autorizzazione ad accettare una donazione all'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta (O.N.A.I.R.), con sede in Roma. — Testo vigente | Portale Normativo